lunedì 14 aprile 2014

Procedure di valutazione d'impatto ambientale in Sardegna


La Valutazione di impatto ambientale (Via) è uno dei principali strumenti riconosciuti di politica ambientale fondata sui principi dell’azione preventiva che consente di individuare, descrivere e valutare, in modo appropriato, per ciascun caso particolare, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:

• l'uomo, la fauna e la flora
• il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio
• i beni materiali ed il patrimonio culturale
• l'interazione tra i fattori di cui ai precedenti punti

La finalità è proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell’ecosistema.

Nell’ottica dell’azione preventiva, essa si configura quale strumento di supporto alla decisione circa l’autorizzazione alla realizzazione di una determinata opera.



In particolare, nell’ambito della valutazione d'impatto ambientale, si individuano due procedure:

verifica di assoggettabilità: è la procedura che viene attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se determinati progetti possono avere un impatto significativo e negativo sull’ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione di impatto ambientale. Si conclude con un provvedimento obbligatorio e vincolante;
valutazione di impatto ambientale: è la procedura finalizzata ad accertare la compatibilità ambientale di un determinato progetto. Si conclude con un provvedimento obbligatorio e vincolante.

La normativa definisce le tipologie e le caratteristiche dei progetti di opere ed interventi che debbono essere sottoposti alla valutazione, le specifiche procedure da applicare, i soggetti istituzionali competenti a svolgerle e le modalità di partecipazione dei cittadini ai processi decisionali. Non sono sottoposti alla procedura di VIA singoli interventi disposti in via d'urgenza,(legge n. 225 del 1992, art. 5 commi 2 e 5) al solo scopo di salvaguardare l'incolumità delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili da un pericolo imminente o a seguito di calamità. Detti interventi, previa verifica del Servizio SAVI, sono esclusi in tutto o in parte dalla procedura di valutazione di impatto ambientale quando non sia possibile in alcun modo svolgere la valutazione di impatto ambientale.



La domanda di valutazione di impatto ambientale deve essere inviata al Servizio sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali (SAVI) dell’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente, completa della documentazione e contestualmente ai seguenti Enti:

• Comune/i Comune/i interessato/i;
• Provincia/e competente/i per territorio;
• Ente di gestione dell’area naturale protetta se presente;
• Servizio tutela paesaggistica competente per territorio;
• MiBAC -Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna;
• Arpa Sardegna – Dipartimento competente per territorio;
• Servizio ispettorato ripartimentale competente per territorio - Corpo forestale e di vigilanza ambientale;
• Ente/i e/o Soggetto/i preposto/i ad autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale.

La domanda di valutazione di impatto ambientale va redatta su un modello predisposto, a cui il proponente deve allegare la seguente documentazione:

• copia del progetto definitivo (gli elaborati progettuali predisposti in conformità all'articolo 93 del decreto n. 163 del 2006 e relativi regolamenti attuativi nel caso di opere pubbliche; negli altri casi, il progetto che presenta almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente ai fini della valutazione ambientale);
• studio di impatto ambientale (SIA), predisposto da tecnici laureati competenti per materia, contenente le informazioni di cui all’allegato A2, compreso il piano di monitoraggio delle componenti ambientali con relativa asseverazione della veridicità dei dati;
• scheda di VIA (allegato A3), debitamente compilata e sottoscritta in originale;
• sintesi non tecnica delle caratteristiche dimensionali e funzionali del progetto e dei dati ed informazioni contenuti nello studio stesso, inclusi elaborati grafici. La documentazione deve essere predisposta al fine di consentirne una facile comprensione da parte del pubblico ed un'agevole riproduzione (allegato A4);
• documentazione riportante la simulazione grafica, fotografica e/o multimediale di inserimento visivo nel contesto territoriale dell’intervento;
• asseverazione sulla veridicità dei dati e informazioni, a firma del proponente/titolare/legale rappresentante e degli estensori del progetto e degli studi;
• copia della pubblicazione nel quotidiano a diffusione regionale o provinciale;
• comunicazione formale dell’avvenuto deposito presso gli altri Enti coinvolti, resa anche attraverso autocertificazione;
• elenco riepilogativo della documentazione allegata alla istanza di VIA;
• studio per la valutazione di incidenza, se prevista ai termini dell’art. 7, comma 2 dell’allegato A alla DGR 34/33 del 2012;
• relazione paesaggistica, se prevista ai termini dell’art. 7, comma 3 dell’allegato A alla DGR 34/33 del 2012;


Tutta la documentazione deve essere firmata e timbrata in originale dal proponente e dagli estensori degli studi.

Il proponente dà notizia del deposito della domanda mediante la pubblicazione dell’apposito avviso in un quotidiano a diffusione regionale o provinciale. Nell'avviso sono indicati il proponente, l'oggetto, una breve descrizione dell’intervento, la sua localizzazione e i possibili impatti sull’ambiente, le sedi di consultazione della documentazione (Servizio SAVI, Comune/i, Provincia/e) e i tempi entro i quali è possibile presentare osservazioni. 

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