La
Valutazione di impatto ambientale (Via) è uno dei principali
strumenti riconosciuti di politica ambientale fondata sui principi
dell’azione preventiva che consente di individuare, descrivere e
valutare, in modo appropriato, per ciascun caso particolare, gli
effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:
• l'uomo,
la fauna e la flora
• il
suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio
• i
beni materiali ed il patrimonio culturale
• l'interazione
tra i fattori di cui ai precedenti punti
La
finalità è proteggere la salute umana, contribuire con un migliore
ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle
specie e conservare la capacità di riproduzione dell’ecosistema.
Nell’ottica
dell’azione preventiva, essa si configura quale strumento di
supporto alla decisione circa l’autorizzazione alla realizzazione
di una determinata opera.
In
particolare, nell’ambito della valutazione d'impatto ambientale, si
individuano due procedure:
• verifica
di assoggettabilità: è la procedura che viene attivata allo scopo
di valutare, ove previsto, se determinati progetti possono avere un
impatto significativo e negativo sull’ambiente e devono essere
sottoposti alla fase di valutazione di impatto ambientale. Si
conclude con un provvedimento obbligatorio e vincolante;
• valutazione
di impatto ambientale: è la procedura finalizzata ad accertare la
compatibilità ambientale di un determinato progetto. Si conclude con
un provvedimento obbligatorio e vincolante.
La
normativa definisce le tipologie e le caratteristiche dei progetti di
opere ed interventi che debbono essere sottoposti alla valutazione,
le specifiche procedure da applicare, i soggetti istituzionali
competenti a svolgerle e le modalità di partecipazione dei cittadini
ai processi decisionali. Non
sono sottoposti alla procedura di VIA singoli interventi disposti in
via d'urgenza,(legge n. 225 del 1992, art. 5 commi 2 e 5) al solo
scopo di salvaguardare l'incolumità delle persone e di mettere in
sicurezza gli immobili da un pericolo imminente o a seguito di
calamità. Detti interventi, previa verifica del Servizio SAVI, sono
esclusi in tutto o in parte dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale quando non sia possibile in alcun modo svolgere la
valutazione di impatto ambientale.
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La
domanda di valutazione di impatto ambientale deve essere inviata al
Servizio sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi
informativi ambientali (SAVI) dell’Assessorato regionale della
Difesa dell’Ambiente, completa della documentazione e
contestualmente ai seguenti Enti:
•
Comune/i
Comune/i interessato/i;
•
Provincia/e
competente/i per territorio;
•
Ente
di gestione dell’area naturale protetta se presente;
•
Servizio
tutela paesaggistica competente per territorio;
•
MiBAC
-Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della
Sardegna;
•
Arpa
Sardegna – Dipartimento competente per territorio;
•
Servizio
ispettorato ripartimentale competente per territorio - Corpo
forestale e di vigilanza ambientale;
• Ente/i
e/o Soggetto/i preposto/i ad autorizzazioni, intese, concessioni,
licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia
ambientale.
La
domanda di valutazione di impatto ambientale va redatta su un modello
predisposto, a cui il proponente deve allegare la seguente
documentazione:
•
copia
del progetto definitivo (gli elaborati progettuali predisposti in
conformità all'articolo 93 del decreto n. 163 del 2006 e relativi
regolamenti attuativi nel caso di opere pubbliche; negli altri casi,
il progetto che presenta almeno un livello informativo e di dettaglio
equivalente ai fini della valutazione ambientale);
•
studio
di impatto ambientale (SIA), predisposto da tecnici laureati
competenti per materia, contenente le informazioni di cui
all’allegato A2, compreso il piano di monitoraggio delle componenti
ambientali con relativa asseverazione della veridicità dei dati;
•
scheda
di VIA (allegato A3), debitamente compilata e sottoscritta in
originale;
•
sintesi
non tecnica delle caratteristiche dimensionali e funzionali del
progetto e dei dati ed informazioni contenuti nello studio stesso,
inclusi elaborati grafici. La documentazione deve essere predisposta
al fine di consentirne una facile comprensione da parte del pubblico
ed un'agevole riproduzione (allegato A4);
•
documentazione
riportante la simulazione grafica, fotografica e/o multimediale di
inserimento visivo nel contesto territoriale dell’intervento;
•
asseverazione
sulla veridicità dei dati e informazioni, a firma del
proponente/titolare/legale rappresentante e degli estensori del
progetto e degli studi;
•
copia
della pubblicazione nel quotidiano a diffusione regionale o
provinciale;
•
comunicazione
formale dell’avvenuto deposito presso gli altri Enti coinvolti,
resa anche attraverso autocertificazione;
•
elenco
riepilogativo della documentazione allegata alla istanza di VIA;
•
studio
per la valutazione di incidenza, se prevista ai termini dell’art.
7, comma 2 dell’allegato A alla DGR 34/33 del 2012;
•
relazione
paesaggistica, se prevista ai termini dell’art. 7, comma 3
dell’allegato A alla DGR 34/33 del 2012;
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